Il 17 agosto 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

La Commissione ha adottato il Regolamento (UE) 2020/1201 dopo un percorso di revisione completa delle misure fitosanitarie di emergenza per l’Unione (Decisione (UE) 2015/789), per tenere conto del mutato scenario europeo e delle difficoltà che tutti i Paesi membri hanno incontrato nell’adozione delle misure di lotta previste ed, in particolare, dopo la scoperta di nuovi focolai di Xylella fastidiosa nell’Unione, che interessano oltre l’Italia vaste aree di Francia, Spagna e Portogallo.

Il Regolamento 2020/1201 non modifica l’impalcatura generale della Decisione (UE) 2015/789, né le principali misure previste. Di seguito le principali novità introdotte:

  • Rimane elemento essenziale l’abbattimento immediato delle piante riscontrate infette per sottrarle all’azione di diffusione dei vettori.
  • L’area soggetta a taglio obbligatorio intorno alle piante infette dal batterio viene ridotta (taglio preventivo), il raggio passa dagli attuali 100 metri a 50 metri, limitando l’impatto ambientale e le azioni legali avanzate dagli operatori e dalle associazioni ambientaliste non favorevoli a questa strategia di intervento, con forte incremento delle analisi a tutte le piante dell’intorno.
  • sono stati rivisti i criteri di delimitazione dei focolai, dimezzando l’ampiezza della zona cuscinetto, che passa da 10 a 5 km nel caso delle aree gestite con misure di contenimento.
  • Nelle aree in cui si attua il contenimento (vedi Puglia), anche la zona di intervento obbligatorio viene ridotta dagli attuali 20 km a 5 km.
  • Una grande novità per la commercializzazione è rappresentata dalla modifica che prende in considerazione solo le piante ospiti caratteristiche di ogni area infetta. Quindi, le restrizioni alla movimentazione e commercializzazione per le piante, prodotte all’interno di ogni zona delimitata, sono applicate alle sole specie vegetali ospiti della subspecie presente nell’area delimitata in questione.
  • Sono incrementate le attività di indagine per la ricerca del batterio, introducendo un monitoraggio intensivo basato su criteri statistici, comune in tutti i Paesi membri, abbandonando le griglie rigide, al fine di disporre di indicazioni certe sullo stato fitosanitario del territorio dell’Unione. Questa nuova metodologia sarà applicata a partire dal 2021 per le sole aree demarcate e dal 2023 per il restante territorio indenne dell’Unione.
  • All’interno delle aree delimitate, ove è presente il batterio, è prevista la commercializzazione delle piante ospiti con l’utilizzo del passaporto delle piante, caratterizzato da un codice di identificazione che lo distingue da quelli emessi in aree indenni, al fine di allinearsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 relativo al settore fitosanitario.

A partire dall’entrata in vigore del regolamento in questione, terzo giorno dalla pubblicazione sono disapplicate le norme del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018, relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.