Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/75 del 12 gennaio 2026, la Commissione europea riconosce l’equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, appartenenti a determinati generi/specie, prodotti in specifici Paesi terzi.
I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate che sono stati prodotti nei paesi terzi specificati, per le rispettive categorie e generi o specie, elencati nell’allegato, sono considerati equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che siano stati etichettati, chiusi e imballati conformemente a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 9 della direttiva 2008/90/CE e alla direttiva di esecuzione 2014/96/UE per quanto riguarda l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio, a seconda della rispettiva categoria di materiali di pre-base, materiali di base, materiali certificati o materiali CAC.