Quadro normativo di riferimento
Il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, è regolamentato, per le specie principali, dalla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio; quest’ultima ha sostituito la Direttiva 92/34/CEE, introducendo alcune novità, tra le quali la più importante è quella di un sistema di certificazione comunitario, sino ad ora definito unicamente a livello dei singoli Paesi membri, che si affianca alla CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in vigore dal 1992.
Per ciò che riguarda le misure applicative, ovvero il pacchetto delle Direttive di Commissione che dettagliano gli aspetti tecnici, sono ancora in vigore le Direttive n. 93/48/CEE, n. 93/64/CEE e n. 93/79/CEE, in quanto l’approvazione delle stesse, prevista per il 23 novembre 2012, è stata rinviata a data da destinarsi.
La normativa riguarda i seguenti generi e specie: Agrumi e portinnesti (Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.) Pomoidee e portinnesti (Melo, Pero e Cotogno), Prunoidee e portinnesti (Albicocco, Ciliegio acido e dolce, Mandorlo, Pesco, Susino europeo e sino-giapponese), Castagno, Fico, Fragola, Mirtilli, Noce, Nocciolo, Olivo, Pistacchio, Ribes e Rovo (Mora e Lampone).
A livello comunitario sono, inoltre, ancora in discussione le modifiche all’Allegato IV della Direttiva fitosanitaria, con la proposta dell’inserimento del processo di certificazione per ciascuno dei tre organismi nocivi di quarantena (Sharka delle prunoidee, Scopazzi del melo e Tristeza degli agrumi) previsti dalla certificazione europea, basata sugli standard EPPO, che risultano essere all’interno della legislazione comunitaria di competenza del settore fitosanitario.
Alla luce di tali premesse è possibile affermare che in ambito europeo, mancano al momento tutte le norme relative alle tecniche specifiche di moltiplicazione, alle malattie ed alle relative modalità di controllo per le specie ed i generi elencati dalla Direttiva.
L’attuale normativa, definita dai provvedimenti suddetti, è stata applicata a livello nazionale attribuendo il compito ai Servizi Fitosanitari Regionali, che rappresentano quindi gli organismi ufficiali responsabili anche per l’applicazione delle norme sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla CAC.
Con DM 4 marzo 2016 è stata data attuazione al Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, tenendo conto, sia delle misure applicative in corso di recepimento (Direttive 96, 97 e 98 del 2014 della Commissione), sia delle esigenze della certificazione volontaria.
Di fatto nel registro vi sono due categorie di varietà: le varietà registrate ufficialmente e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta.
Nel primo caso si tratta di varietà controllate attraverso i test DUS (Distinguibilità, Uniformità e Stabilità), effettuati in campo da Istituzioni ufficiali, sia per la semplice iscrizione, sia per il rilascio di una privativa sulle novità vegetali.
Per le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta si tratta di una sorta di sanatoria per tutto il materiale per il quali l’esecuzione dei test in campo risultava troppo onerosa in rapporto allo loro importanza economica e diffusione limitata, ma che dotate di una descrizione idonea a identificarle, sono state commercializzate, almeno come materiale CAC, prima del 30 settembre 2012.
La Certificazione volontaria
La certificazione volontaria, istituita nel 1987, è stata regolamentata nel 1991 e completamente riorganizzata tra il 2003 ed il 2006.
A partire dal 2003, la certificazione volontaria, si è presentata come un sistema unico nazionale che, su alcune specie, si affianca, al minimo comunitario CAC, garanzie genetico-sanitarie di standard più elevati e su due livelli: categoria Virus-controllato (materiale che risulta esente dai principali virus mediante controllo visivo) e categoria Virus-esente (materiale esente da tutti i virus noti controllato con metodiche di laboratorio).
Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti decreti ministeriali:
Decreto
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Oggetto
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DM 24 luglio 2004
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Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.
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DM 4 maggio 2006
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Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica
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5 DDMM 22 novembre 2006
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Norme tecniche per l produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, della Fragola, dell’Olivo delle Pomoidee e delle Prunoidee
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La situazione descritta è però transitoria, infatti l’adozione delle misure applicative a livello comunitario apporterà una modifica consistente dello scenario della certificazione volontaria, in quanto la certificazione europea, in corso di predisposizione sulla base degli standard internazionali indicati dell’EPPO (Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante), sarà pressoché equivalente alla categoria “Virus-controllato” della certificazione volontaria nazionale.
Di conseguenza, per la necessità di armonizzare a livello comunitario il settore vivaistico frutticolo, la categoria “Virus-controllato” verrà sostituita da “Certificato CE”, lasciando alla certificazione volontaria nazionale solo la categoria “Virus-esente”, qualora i vivaisti volessero qualificare maggiormente le loro produzioni.
Attualmente la produzione delle piante certificate, così come schematizzato nella figura sotto riportata, ha inizio con il materiale che viene fornito dal costitutore ad un centro di conservazione per la premoltiplicazione dove le piante vengono mantenute in sanità. Da queste, per filiazione diretta, viene prodotto il materiale vegetale di pre-base, di base e in ultimo il materiale certificato.
- Sistema di Certificazione Volontaria Nazionale
Il controllo del processo di certificazione è svolto dal Servizio fitosanitario regionale in tutte le fasi di produzione, attraverso diverse ispezioni di campo e la verifica della conformità della documentazione relativa al materiale richiesto in certificazione (documenti di commercializzazione, cartellini-certificato, ecc.). Spettano al Servizio fitosanitario anche il riconoscimento dell´idoneità dei campi di piante madri, dei laboratori di micropropagazione, dei vivai e delle rispettive strutture produttive.
Accertata la conformità rispetto a quanto disposto dalle normative, il Servizio rilascia la certificazione ai materiali prodotti, attestata dal cartellino-certificato apposto sulle piante. Più in generale, il Servizio fitosanitario ha il compito di sorveglianza del territorio rispetto alla diffusione delle malattie da “quarantena” al fine di prevenire contaminazioni del materiale vivaistico.
A completare il quadro, alcuni attività gestionali quali la predisposizione e la stampa dei cartellini da apporre alle piante, nonché il coordinamento nazionale e la raccolta dei dati relativi ai quantitativi effettivamente certificati, sono state affidate, mediante convenzione, all’organismo interprofessionale CIVI-Italia, riconosciuto allo scopo con DM 2 dicembre 1993.
Il settore, primo in Europa per produzione di numero di piante certificate, presenta comunque alcune difformità che penalizzano la piena efficacia e che possono essere riassunte come di seguito.
I 9 Centri di Conservazione ed i 10 Centri di Premoltiplicazione, di cui alcuni pubblici, non garantiscono un funzionamento uniforme; alcuni riforniscono effettivamente il settore vivaistico, mostrando una certa dinamicità nell’offerta varietale con continue novità, mentre altri hanno mantenuto pressoché inalterato il loro parco varietale ed hanno, conseguentemente, volumi di produzione assai meno rilevanti.
Le produzioni vivaistiche certificate sono concentrate essenzialmente in 4 regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Bolzano, Trento e Puglia), con il Veneto che accoglie anche campi di produzione di vivaisti “legalmente residenti” in territori confinanti (Trento, Bolzano ed Emilia-Romagna), con la conseguenza che i Servizi Fitosanitari Regionali sono soggetti ad un carico di lavoro particolarmente oneroso.
Come precedentemente accennato, al CIVI-Italia sono demandate le funzioni di coordinamento e predisposizione dei tabulati per le numerazione codificata delle piante certificate, la predisposizione e stampa dei cartellini, nonché il supporto tecnico.
Materiali di moltiplicazione piante ornamentali
A livello comunitario il settore è regolamentato dal 1991, limitatamente ad alcune specie per le quali si riteneva importante avere sui rispettivi materiali di moltiplicazione uno standard qualitativo comunitario minimo, in quanto era stato rilevato un consistente scambio di materiali tra Paesi membri.
Dopo circa 7 anni di applicazione, con grosse difficoltà, si è proceduto alle revisione delle norme comunitarie ed alla loro semplificazione, eliminando la lista positiva delle specie, per cui oggi i materiali di moltiplicazione di qualunque specie che non sia compresa in nessuna normativa comunitaria sementi o materiali di moltiplicazione (vite, fruttiferi e piante forestali) ricade automaticamente nel campo di applicazione delle “ornamentali”.
Quadro normativo di riferimento
A livello comunitario il settore è regolamentato, per tutte le specie non comprese in altre direttive, dalla Direttiva 98/56/CE del Consiglio e dalle Direttive 99/66/CE, 99/67/CE, 99/68/CE e 99/69/CE della Commissione.
A livello nazionale, la normativa vigente recepisce quella comunitaria ed è costituita dal d.lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recepimento della Direttiva 98/56/CE e dal Decreto ministeriale 9 agosto 2000 che costituisce il pacchetto delle misure applicative definite dalle quattro direttive di Commissione citate.
Detto decreto contiene ancora le schede relative agli organismi nocivi ed alle malattie pregiudizievoli per la qualità riferite ai generi ed alle specie presenti nell’Allegato alla Direttiva del 1991; a livello comunitario c’è stato l’accordo ad eliminare tali schede, poiché rappresenterebbero solo una minima parte delle specie ornamentali, ma ufficialmente non è stato adottato alcun provvedimento, però di fatto sono state abbandonate.
Il settore vivaistico delle piante ornamentali ha delle caratteristiche particolari che ne rendono difficile un regolamentazione analoga ad altri settori vivaistici; in particolare nel settore floricolo l’avvicendamento varietale è velocissimo per poter avere sempre una novità da proporre e inseguire il consumatore presentandogli costantemente delle novità, tanto da rendere pressoché impossibile attivare un Registro nazionale delle varietà.
Il settore florovivaistico nazionale, si occupa più che altro di produzione di piante finite, approvvigionandosi dei relativi materiali di moltiplicazione presso vivaisti esteri, in particolare olandesi.
Materiali di moltiplicazione piante ortive, eccetto sementi
A livello comunitario, preso atto delle nuove tecniche di coltivazione di ortaggi, partendo dalla piantina da trapianto, piuttosto che dalla semina diretta, la Commissione ha ritenuto opportuno regolamentare la fase vivaistica compresa tra le sementi (già regolamentate e certificate) e le piantine da trapianto.
La prima regolamentazione è del 1992, con la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, seguita nel 1993 dalle misure applicative (Direttive 93/61/CEE e 93/62/CEE della Commissione)
Quadro normativo di riferimento
Essendoci state numerose modifiche ed integrazioni, sia al testo normativo, sia agli allegati, a livello comunitario si è deciso di riordinare il settore mediante una direttiva di Consiglio in versione “codificata”: la Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, ha sostituito la Direttiva 92/33/CEE, includendo tutte le modifiche intervenute nel frattempo.
Le misure applicative comunitarie sono rimaste invariate, tanto che sono ancora in vigore le Direttive della Commissione n. 93/61/CEE e n. 93/62/CEE.
Il quadro normativo nazionale riproduce fedelmente la normativa comunitaria e si basa sul d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124 che recepisce la Direttiva 2008/72/CE e sul decreto ministeriale 14 aprile 1997, recepimento delle Direttive 93/61/CEE e 93/62/CEE, tuttora in vigore nella loro stesura originaria.
La normativa nazionale è stata integrata con il DM 3 luglio 2012 che ha istituito il Registro nazionale dei portinnesti di piante ortive, poiché il materiale utilizzato come portinnesto, sia di specie diverse da quelle previste dai Registri sementi, sia di origine ibrida deve essere iscritto in un registro ufficiale ai fini della commercializzazione.