Cosa sono
Le “barriere fitosanitarie” sono barriere non tariffarie alla circolazione di vegetali e prodotti vegetali, elevate da un Paese al fine di tutelare il proprio territorio e la propria agricoltura dall’introduzione di organismi nocivi (insetti, funghi, batteri, ecc.) sul proprio territorio.
La rimozione delle barriere fitosanitarie implica l’avvio di un’attività negoziale lunga e complessa con le Autorità dei Paesi terzi che porta alla conclusione di un protocollo d’intesa bilaterale e può richiedere molti mesi o anni. La premessa di ogni ipotesi di dialogo tra le parti è l’elaborazione di un dossier, necessario alle Autorità competenti dei Paesi terzi per valutare il rischio fitosanitario (Pest Risk Analysis – PRA) associato al flusso commerciale che interessa.
Nella maggior parte dei casi, l’avvio dei negoziati tra il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e le Autorità dei Paesi terzi ha inizio a seguito di specifiche istanze presentate dagli operatori nazionali interessati all’apertura di nuovi mercati oppure a ripristinare quei flussi commerciali che sono stati interrotti a causa di problematiche fitosanitarie di diversa natura (blocco di un mercato a seguito di reiterati casi di non conformità ai punti di entrata, dell’aggiornamento del quadro normativo del Paese terzo, di nuove misure restrittive conseguenti all’insorgere di nuove emergenze fitosanitarie, ecc.).
Predisposizione del “dossier”
Il Servizio Fitosanitario del Paese terzo richiede al Servizio Fitosanitario Centrale, in qualità di Autorità unica di coordinamento, di predisporre per ogni tipologia di prodotto un “dossier” che viene sviluppato in funzione delle richieste del Paese terzo.
Di seguito si riportano le informazioni che vengono richieste più di sovente dai Paesi terzi importatori:
– Specie vegetale e varietà;
– Aree di produzione e volumi;
– Caratteristiche climatiche delle aree di produzione;
– Fenologia, periodo di semina e raccolta;
– Organismi nocivi infeudati alla coltura;
– Tecniche di controllo, trattamenti fitosanitarie strategie di monitoraggio degli organismi nocivi;
– Trattamenti eseguiti in post-raccolta e condizioni per lo stoccaggio;
– Modalità di confezionamento e condizionamento del prodotto prima della spedizione;
– Legislazione fitosanitaria di riferimento;
– Storico dei volumi nazionali di esportazione;
– Foto ritraenti i sistemi di coltivazione ed il prodotto confezionato pronto da spedire.
In diversi casi, l’iter che porta alla conclusione della trattativa negoziale comporta lo svolgimento in loco di una visita tecnica da parte di una delegazione di esperti del Paese terzo (es. Cina, Corea del Sud, Canada, ecc.) per verificare le attività condotte presso le aziende produttrici e gli impianti di trasformazione/confezionamento/condizionamento al fine della mitigazione del rischio fitosanitario.
Elenchi degli operatori autorizzati ad esportare
Inoltre, in alcuni casi, il Paese terzo richiede di predisporre e trasmettere periodicamente gli elenchi degli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti nel protocollo di intesa e che, pertanto, sono autorizzati ad esportare.
Gli elenchi saranno tenuti costantemente aggiornati, provvedendo a rimuovere gli operatori che nel corso del tempo non dovessero più soddisfare i requisiti stabiliti nel protocollo di intesa o ad inserire nuovi operatori previa verifica della loro idoneità.
Gli elenchi ufficiali sono trasmessi alle Autorità competenti dei Paesi terzi dal Servizio Fitosanitario Centrale, in qualità di Autorità unica di coordinamento, e sono elaborati in collaborazione con i Servizi Fitosanitari Regionali che sono competenti per i controlli sul territorio.