Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la tematica delle barriere fitosanitarie è l’Accordo SPS (Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie – Sanitary and Phytosanitary Agreement), sottoscritto nell’ambito dell’Uruguay round (1986-1994) e operativo in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che definisce i criteri fondamentali che devono guidare i Paesi Membri dell’OMC nell’adozione di misure da applicare al commercio internazionale in materia di sicurezza alimentare, sanità animale e protezione delle piante.
I principi cardine dell’Accordo SPS sono: Non discriminazione, Necessità, Coerenza, Armonizzazione, Equivalenza, Trasparenza, Precauzione.
L’Accordo SPS assicura il diritto di ogni Paese di adottare le misure che ritiene più idonee per la difesa del proprio patrimonio umano, animale e vegetale per assicurare il livello di protezione che ritiene appropriato, ma, al tempo stesso, ogni misura deve avere una chiara giustificazione scientifica, che scaturisce dall’analisi del rischio, e deve minimizzare il più possibile gli ostacoli al libero commercio internazionale, evitando che la misura sia utilizzata a scopo protezionistico.
I Paesi Membri possono applicare anche misure che comportano un livello di protezione superiore agli standard internazionali, a condizione che siano fondate su una giustificazione scientifica o un’appropriata valutazione del rischio e, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, essi possono adottare il principio di precauzione per fare fronte tempestivamente a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale.
L’Accordo SPS incoraggia i Paesi Membri a fare ricorso a standard internazionali, linee guida e raccomandazioni elaborate dalle principali organizzazioni internazionali di riferimento, tra cui la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (International Plant Protection Convention – IPPC) per la salute delle piante.
Ogni anno, presso la FAO, si riunisce la Commissione sulle Misure fitosanitarie (CPM) a cui partecipano tutti i Paesi contraenti dell’IPPC per provvedere allo sviluppo e all’aggiornamento degli standard internazionali sulle misure fitosanitarie (ISPM), nonché affrontare tutte le tematiche connesse alla protezione delle piante.
L’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) è l’organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione per la protezione delle piante in Europa e nella regione mediterranea. Nell’ambito della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC), l’EPPO è l’Organizzazione Regionale per la Protezione delle Piante (RPPO) per l’Europa con sede a Parigi. In qualità di organismo regionale per la protezione delle piante, EPPO partecipa alle sessioni internazionali sulla salute delle piante della CPM. Contribuisce allo sviluppo di standard diagnostici e linee guida sulla applicazione delle misure fitosanitarie e promuove lo scambio di informazioni attraverso il database relativo alla presenza e diffusione degli organismi nocivi nel mondo.
A livello europeo, l’ambito fitosanitario è disciplinato dalla Commissione europea, che elabora le misure in materia d’importazione basandosi sulle norme internazionali precitate e sul parere tecnico-scientifico del proprio Comitato composto da rappresentanti di tutti gli Stati Membri.
Il regime fitosanitario europeo è stato profondamente rinnovato, a partire dal 2016, da una serie di provvedimenti: il Regolamento 2016/2031 ha introdotto, nello specifico, alcune novità anche relativamente all’esportazione, di seguito sintetizzate:
- Obbligo di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali anche di coloro che richiedono il rilascio dei certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione (art. 65);
- Applicazione di regole circostanziate per il rilascio dei certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione (artt. 100, 101 e 102);
- Introduzione del certificato di pre-esportazione, in sostituzione del documento fitosanitario di comunicazione intracomunitaria, per lo scambio di informazioni fra i Servizi fitosanitari degli Stati Membri (art. 102);
- Nuovi formati del certificato di esportazione e certificato di ri-esportazione